DA UNIPRO
INFORMAZIONI UTILI PER I CONSUMATORI
COME
LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI
Unipro,
l’Associazione delle Industrie cosmetiche italiane,
ha promosso un incontro allargato alle aziende, ai media e alle
associazioni dei consumatori per illustrare l’attuale normativa
sull’etichettatura e per introdurre e spiegare quali cambiamenti
verranno apportati dalle nuove disposizioni comunitarie.
La
Direttiva 2003/15/CE, meglio nota come VII Modifica, è
stata pubblicata l’11 marzo 2003 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea e gli Stati Membri sono ora tenuti ad integrarla nel
loro sistema normativo.
Di fronte ad un consumatore sempre più esigente e voglioso
di informazioni e chiarimenti sui prodotti che quotidianamente
usa, Unipro, l’Associazione che riunisce le industrie cosmetiche
italiane, si fa promotore della massima trasparenza del comparto,
spiegando il significato e l’utilità delle informazioni
riportate in etichetta e del significato dei simboli che troviamo
sulle confezioni.
I punti principali introdotti dalla VII modifica sono numerosi
e significativi per il comparto cosmetico, ma non completamente
nuovi per gli operatori del settore che, già negli anni
passati e comunque indipendentemente da una regolamentazione
nazionale o comunitaria, promuovono una corretta e completa
informazione.
"Oggi
ancora di più – afferma Cristiana Gaburri di Procter&Gamble
– le modifiche apportate dalla Direttiva vanno a favore di garanzia
di sicurezza dei prodotti. Grazie all’introduzione della VII
Modifica, l’informazione sull’imballaggio diventerà ancora
più utile e trasparente, aggiungendo ulteriori informazioni
per l’uso corretto del prodotto. Inoltre, leggendo l’etichetta,
sarà possibile conoscere i dati relativi al responsabile
dell’immissione del prodotto sul mercato, e, se necessarie,
la data di durata minima del prodotto e le precauzioni nell’uso;
inoltre, rimane l’elenco degli ingredienti contenuti nel cosmetico
in ordine decrescente di peso.
La VII Modifica completa quest’ultima disposizione, inserendo
l’indicazione di alcuni specifici ingredienti potenzialmente
presenti, in particolare, in miscele complesse.
Infatti, come spiega Leonardo Celleno, Dermatologo Direttore
del Centro di Ricerche Cosmetologiche dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dall'11 marzo 2005 saranno
26 le sostanze contenute in materie prime quali estratti ed
oli vegetali, aromi e profumi, identificati dagli esperti scientifici
di SCCNFP (Comitato Scientifico sui prodotti cosmetici e non
alimentari della Commissione Europea) come potenzialmente allergizzanti,
che dovranno essere indicate in etichetta "indipendentemente
dalla funzione che hanno nel prodotto".
Questa modifica rappresenterà un utile strumento non
solo per l’utilizzatore, ma anche per il dermatologo che potrà
così monitorare ed attribuire meglio l´origine
delle sensibilizzazioni cutanee causate da sostanze ubiquitarie
e non esclusive del prodotto cosmetico.
La VII Modifica alla Direttiva Cosmetici introduce, inoltre,
nuovi obblighi relativi all’etichettatura dei prodotti con durata
superiore ai 30 mesi: il periodo post-apertura o PaO. Acronimo
di Period after Opening, il PaO dovrà essere indicato
sull’imballaggio primario e secondario del cosmetico: come spiega
il Dott. Ettore Veriani, Johnson & Johnson, per imballaggio
primario si intende il contenitore a diretto contatto con il
prodotto, mentre l’imballaggio secondario può essere,
ad esempio, l’astuccio che lo contiene. Dall’11 marzo 2005 dovrà
quindi essere presente un simbolo (barattolo aperto) stabilito
dalla Commissione Europea nel settembre 2003, accompagnato dalla
durata post-apertura espressa preferibilmente in mesi, tenendo
presente che un cosmetico andrà considerato "aperto"
quando il consumatore lo usa per la prima volta.
Cristina Emanuel, Direttore Scientifico L’Oréal Italia,
evidenzia come, indipendentemente dai vincoli imposti dall’Unione
Europea, l’industria cosmetica si sia ormai da anni sensibilmente
impegnata nella tutela e informazione del consumatore. Infatti,
già oggi, nelle prove di stabilità, il produttore
prende in considerazione non solo le caratteristiche del prodotto
e la sua presentazione, ma anche le abituali condizioni di utilizzo
da parte del consumatore.
Il PaO, quindi, fornirà così all’utilizzatore
un’ulteriore informazione per l’uso corretto del prodotto. La
Commissione Europea sta, in ogni caso, predisponendo Linee Guida
per un’univoca applicazione del PaO a garanzia di una libera
circolazione dei prodotti sul mercato comunitario.
La VII Modifica andrà quindi ad integrare i sistemi normativi
degli Stati Membri al fine di garantire la migliore informazione
ai consumatori.
Leonardo Celleno
Specialista
in dermatologia e venereologia - Università Cattolica,
Roma
Perché si indicano i 26 allergeni?
Quali i vantaggi per il consumatore?
Una considerevole parte delle pur modeste reazioni allergiche
dovute ai cosmetici è causata dai componenti delle fragranze
che queste possono contenere. Le ventisei sostanze identificate
dal comitato scientifico di cosmetologia rappresentano proprio
quelle molecole frequentemente in causa nell'eziopatogenesi
delle allergie da contatto da profumi. Il dermatologo o lo stesso
consumatore possono così quando già a conoscenza
di una sensibilizzazione ad opera di una di queste sostanze
evitare nuove esposizioni.
L'ubiquitarietà di alcuni dei 26 allergeni identificati
vanificherà però tale sforzo. L'industria cosmetica
risponderà comunque a questo nuovo obbligo sicura del
ruolo sociale del prodotto cosmetico necessario per una ancora
più ampia tutela del consumatore, obiettivo questo che
si identifica con la moderna cosmetologia tesa sempre più
al mantenimento del benessere cutaneo.
Cristina
Emanuel
Direzione Scientifica – L’Oréal Italia
IL
PAO : LA DURATA DEI COSMETICI POST-APERTURA
ISTRUZIONI D’USO PER I CONSUMATORI.
Sulla base di quanto stabilito dal 7° Emendamento alla Direttiva
Cosmetici 76/768/EEC, i nuovi obblighi, riguardanti l'etichettatura
del "Periodo Post Apertura" (PAO) per i prodotti con
una durata superiore ai 30 mesi, entreranno in vigore dall’11
Marzo 2005.
Questa informazione, da indicare sull'imballaggio primario e
secondario, sarà raffigurata da un pittogramma pubblicato
dalla Commissione Europea il 5 Settembre 2003 (Direttiva 2003/80/EEC).
Il simbolo in se stesso è "nudo", poiché
il 7° Emendamento ha già stabilito che dovrà
essere accompagnato dalla durata minima post-apertura espressa
in mesi e/o anni.
A prescindere dai vincoli regolamentari, è obiettivo
primario dell'industria fornire informazioni comprensibili e
pertinenti al consumatore. Ecco perché la determinazione
del PAO prende in considerazione le caratteristiche del prodotto,
la sua presentazione e le abitudini d’uso del consumatore.
La nuova norma essenzialmente ha lo scopo di informare, in modo
chiaro, i consumatori sull’utilizzo dei cosmetici.
Per
chiarire il significato e l’interpretazione del periodo post-apertura,
vale la pena ricordare che:
- Il PAO è un periodo di tempo indicativo stabilito sulla
base delle conoscenze acquisite dai produttori sui loro stessi
prodotti.
- L’indicazione del PAO non dovrebbe comportare l’introduzione
di nessun imballaggio addizionale, per ragioni di economia e
protezione ambientale.
- Il PAO sarà preferibilmente indicato in mesi (con simbolo
M per "menses"), dentro o fuori il simbolo.
- Un cosmetico è considerato “aperto” quando viene utilizzato
per la prima volta. Il periodo di durata post-apertura deve,
quindi, essere computato a partire da questo primo uso.
- Il PAO non è applicabile a rigore: ai prodotti monodose
(perché non c'è “periodo d'uso”, in senso stretto),
ai prodotti che non possono essere aperti e per i quali, perciò,
non c'e contatto tra il prodotto e l'ambiente (es. aerosols)
e ai prodotti che non presentano alcun rischio di deterioramento
dopo l'apertura.
- La responsabilità di valutare sia l’eventuale possibilità
di deterioramento del prodotto dopo l'apertura, con conseguenti
rischi per il consumatore, sia la durata del PAO è affidata
al responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.
- Le informazioni che giustificano la presenza o l'assenza del
PAO sono accessibili alle Autorità di Controllo competenti.
Inoltre,
la Commissione europea, al fine di facilitare l’interpretazione
del PAO in forma univoca e favorire la libera circolazione dei
prodotti sul mercato, sta predisponendo delle Linee Guida per
l’indicazione in etichetta del periodo post-apertura.
Cristiana
Gaburri
Procter & Gamble
L’etichettatura dei cosmetici è parte integrante della qualità e della sicurezza dei prodotti.
Fin
dalla prima introduzione della Direttiva Cosmetica (76/768/CEE),
era previsto che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi
nelle condizioni normali o prevedibili d’uso. Il ruolo importante
dell’etichettatura nell’aspetto “safety”del prodotto è
stato rinforzato successivamente con la sesta modifica della
Direttiva nel 1993 (93/35/CEE), la quale indica più precisamente
che “I cosmetici non devono causare danni alla salute umana
se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili,
tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto,
dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso ecc…”.
Oggi i consumatori e i professionisti (parrucchieri, estetiste
ecc...) possono apprendere molte cose semplicemente leggendo
’etichetta del cosmetico. Infatti abbiamo informazioni su tutti
gli aspetti più importanti per la salute, la sicurezza
e l’uso corretto del prodotto.
Sull’imballaggio,
o accanto su un leaflet allegato, quando il prodotto è
di piccole dimensioni, per esempio, si trova (in caratteri leggibili!)
:
- l’indirizzo della casa produttrice o del responsabile per
l’immissione in commercio all’interno della Comunità
Europea, per chiedere maggiori informazioni, proporre commenti
etc.
- la data di durata minima (quando è utile). Questo dipende
dal tipo di prodotto. Per un classico prodotto come uno shampoo,
ad esempio, non è molto utile perché può
essere conservato in magazzino per più di 2 anni e mezzo
senza cambiare. Questo aspetto di durata minima (nel senso “opportunamente
conservato”) verrà elaborato ulteriormente con la settima
modifica della Direttiva che prevede un periodo di validità
anche dopo l’apertura.
- le precauzioni particolari per l'uso, se ci sono.
- il riferimento al numero della fabbricazione (lotto di fabbricazione),
che permette l'identificazione esatta della data e luogo di
produzione di un cosmetico ecc
- la funzione del prodotto, salvo se ciò sia ovvio
- e poi un’ulteriore informazione importante: con la sesta modifica
nel 1993, l'elenco degli ingredienti o famiglie di ingredienti
nell’ordine decrescente di peso che permette a coloro che sono
interessati per una ragione o l’altra di sapere identificare
i componenti del prodotto.
Ad
esempio, la presenza o l’assenza del termine “profumo” sulla
lista permette al consumatore che ha problemi di allergie ai
profumi di scegliere il più adatto alla propria situazione.
Anche questo aspetto verrà completato con la settima
modifica, con una lista di ingredienti di profumi.
Questa lista di ingredienti viene indicata par tutta l’Europa
in una unica “lingua” comunitaria chiamata “INCI” che permette
di usare la stesso nome per lo stesso ingrediente dappertutto.
Oggi
l’etichettatura del cosmetico nella UE è tra le piu’
elaborate per i prodotti di largo consumo. E con la settima
modifica della Direttiva, l’informazione sull’imballaggio diventerà
ancora più utile. Saranno accessibili ulteriori informazioni
sul prodotto e il suo uso nelle migliori condizioni. Questo
è anche il risultato di una cooperazione costruttiva
tra Industria e Autorità a beneficio di tutti i consumatori
e coloro che utilizzano i prodotti cosmetici per uso professionale.
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